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  • Immagine del redattoreDCZ Penalisti Associati

Disastro ambientale, estesa la nozione di ambiente

Una recente sentenza della Corte di Cassazione estende la nozione di "ambiente" rilevante per il delitto di disastro ambientale. Fin dal 2015, quando furono inseriti nel nostro ordimento penale i c.d. "ecoreati", si sono posti alcuni problemi di interpretazione delle nuove norme. Un tema sul quale ci si è interrogati è quello relativo al concetto di "disastro ambientale" che pure è un elemento essenziale delle nuove disposizioni di legge. Una recente decisione della Corte di Cassazione si è occupata del tema e fornisce alcuni spunti interessanti.


Bisogna ormai prendere atto del decadimento della tecnica normativa del nostro Legislatore, che sempre più di frequente scrive le leggi utilizzando terminologie improprie e, soprattutto, non si cura della sistematicità e della coerenza organica delle sue riforme. Nuove fattispecie criminose sono pertanto inserite all’interno di corpi normativi che sono già autosufficienti, senza interrogarsi più di tanto sulle possibili sovrapposizioni applicative. Tutto ciò genera inevitabilmente dubbi interpretativi che finiscono con il rendere più complicato, meno garantito e perciò meno giusto, il processo penale.


La sentenza della Cassazione penale, sezione III del 3 luglio 2018 n. 29901 (ud. 18 giugno 2018), in proc. N. e altro, è una dimostrazione di quanto si è appena detto.


Il dilemma affrontato dai giudici di legittimità è, in estrema sintesi, quello di comprendere quale sia l’ambito di operatività del nuovo reato di disastro ambientale previsto dall’articolo 452 quater comma 1 n. 3 del codice penale. Andiamo per ordine e facciamo un passo indietro.


Prima dell’introduzione delle nuove fattispecie di reato, il disastro ambientale era generalmente sussunto nell’ambito della fattispecie del c.d. "disastro innominato" prevista dall’articolo 434 c.p. che punisce chiunque cagiona un disastro diverso da quelli previsti dalle altre norme del codice penale. Si tratta di una norma di chiusura che, cioè, ha la finalità di punire quei fatti residuali che non rientrano nelle altre fattispecie di disastro previste espressamente da altre disposizioni di legge.


Con l’introduzione dei c.d. ecoreati, perciò l’ambito di applicazione del delitto di disastro innominato avrebbe dovuto comprimersi, non dovendosi esso più applicare ai fatti legati all’ambiente. Forse era questo l’intento del Legislatore allorché, nel formulare il delitto di disastro ambientale, ha inserito la clausola di salvaguardia "fuori dai casi previsti dall’articolo 434" che, però, ha finito con il creare più confusione che altro. Che rapporto c’è, allora, tra le due nuove figure di reato? L’articolo 452-quater recita: "Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La fattispecie descritta sub 3), si badi bene, alternativa alle altre, non prevede nulla con riferimento all’ interazione tra il fatto criminoso e l’ambiente.


È sufficiente, in altre parole, un fatto che causi un’offesa alla pubblica incolumità per commettere il reato in questione, a prescindere dalla sua incidenza sulla salubrità dell’ambiente? La risposta dei giudici di merito è stata positiva.


Di diverso avviso invece la Suprema Corte che, nella sentenza appena citata, ha osservato che se così fosse sarebbe praticamente impossibile distinguere questo reato dal c.d. disastro innominato che, come si è visto, dovrebbe invece essere ormai estraneo alla materia ambientale. Ragion per la quale si deve ritenere necessario che per rientrare nel novero dei c.d. "ecoreati", anche quelle condotte che causano un’offesa alla pubblica incolumità devono comunque incidere sull’ambiente. Allora si tratta di capire "quale sia la nozione di ambiente da prendere in considerazione".


Nel caso esaminato dai giudici si procedeva nei confronti di due funzionari comunali che avevano omesso qualsiasi intervento per evitare il pericolo di crollo di due palazzi abusivi generando in tal modo (secondo il punto di vista del pubblico ministero) il pericolo di disastro ambientale. Ad una prima lettura verrebbe da chiedersi perché mai un fatto come questo dovrebbe assumere rilevanza come reato ambientale. Che cosa ha a che vedere la tutela dell’ambiente con il pericolo di crollo di alcuni edifici abusivi?


Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche un fatto come questo potrebbe astrattamente rientrare nell’ambito di applicazione dei nuovi ecoreati (conclusione poi disattesa, ma per i motivi che vedremo), perché rientrante nella previsione di quella fattispecie prevista dall’articolo 452 quater comma 1 n. 3) di cui abbiamo detto. I giudici hanno infatti spiegato che proprio quella norma fa riferimento implicitamente a una nozione di ambiente molto ampia, unitaria, cioè "(...) non limitata agli aspetti naturali ma estesa anche alle conseguenze umane, considerando non limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell’intervento umano, ponendo in evidenza la correlazione tra l’aspetto puramente ambientale e quello culturale, considerando quindi non soltanto l’ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l’ambiente inteso come risultato anche delle trasformazioni operate dall’uomo e meritevoli di tutela".


Concludono perciò i giudici che, in astratto, la materia urbanistica (ma non solo quella) rientra certamente nella nozione di "ambiente" rilevante ai fini della configurazione del delitto. Nel caso in esame, però, mancava un altro elemento del reato previsto dall’articolo 452 quater c.p., ossia l’abusività della condotta. La sentenza della Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che l’abusività delle costruzioni, oltretutto risalente nel tempo, non era certamente addebitabile agli imputati, e oltretutto non era "stata indicata" (presumibilmente dal pubblico ministero) come produttiva di conseguenze dannose sull’ambiente. Il potenziale dannoso per l’ambiente derivava, in quel caso, dal pericolo di crollo delle palazzine, indipendentemente dal fatto che fossero state costruite in spregio ai divieti di legge vigenti all’epoca. Gli imputati non avevano fatto nulla per creare quella situazione di pericolo che, in realtà, era sorta per effetto di comportamenti non abusivi, oltretutto di altre persone.


Non è realizzata, insomma, la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice. Un’osservazione, questa, persino ovvia e che però dimostra la difficoltà dei giudici di merito nell’interpretazione delle nuove fattispecie di reato. Ma la sentenza è innovativa per il suo possibile effetto estensivo derivante dalla nozione molto estesa del concetto di "ambiente" che offre.


Link della sentenza: http://www.lexambiente.com/materie/ecodelitti/838-cassazione-penale/13773-ecodelitti-disastro-ambientale-e-nozione-di-ambiente.html

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