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  • Immagine del redattoreDCZ Penalisti Associati

Rifiuti e responsabilità del produttore. Addio all’attestazione di avvenuto smaltimento.

Aggiornamento: 21 apr 2023

La legge 108 del 2021, che ha convertito il decreto-legge 77 del maggio scorso, ha silenziosamente abolito una innovazione introdotta da poco meno di un anno. Nulla si sa dei motivi che hanno indotto il Legislatore alla retromarcia, della quale non si fa alcun cenno nemmeno nei lavoratori parlamentari.

In materia di gestione dei rifiuti vige il severo principio della responsabilità condivisa in forza del quale tutti coloro che partecipano alla gestione sono responsabili per ogni fase, sia antecedente che successiva alla propria. La responsabilità cessa con il conferimento ad un servizio pubblico oppure con la ricezione della copia del formulario sottoscritta dal destinatario (un tempo era la “quarta copia”; oggi non più).

Dal settembre 2020 è stata introdotta un’ulteriore condizione di esenzione da responsabilità per il produttore, ossia il ricevimento dell’attestazione di avvenuto smaltimento di rifiuti.

La regola esisteva già in passato, ma non era mai entrata in vigore per mancanza dei decreti ministeriali attuativi. Fu quindi abolita nel 2010 per essere reintrodotta, questa volta immediatamente efficace, con il D.Lgs 116/20 che, modificato l’articolo 188 comma 5 TUA ha stabilito che la responsabilità del produttore dei rifiuti cessa non solo con il ricevimento della copia del formulario sottoscritta dal destinatario (che per comodità, in questa sede, continuerò a definire “quarta copia”, pur non essendolo più), ma anche con un’attestazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti.

La norma però è oscura e tante cose non si capiscono. Chi deve emettere la dichiarazione di avvenuto smaltimento, il primo destinatario (es. stoccatore) oppure quello finale (smaltitore)? Quali sono le condizioni di emissione? È sufficiente che il rifiuto sia inviato a soggetti autorizzati alle operazioni di cui ai punti D13, D14 e D15 dell’allegato alla parte IV, oppure è necessario che queste operazioni siano eseguite? Entro quanto tempo deve essere emessa la dichiarazione e come deve essere inviata? Che cosa succede se la dichiarazione non viene emessa?

Con il D.L. n. 77 l’articolo 188 comma 5 viene modificato e arriva qualche timido chiarimento.

La dichiarazione di avvenuto smaltimento diventa una dichiarazione di “avvio allo…” e non più di “avvenuto” smaltimento (e, ora, anche al recupero, prima ignorato). In tal modo si fa chiarezza (solo indiretta, però) sull’individuazione del soggetto tenuto alla dichiarazione, che non può che essere il primo destinatario.

Tuttavia, permangono difficoltà esegetiche tali da rendere oscura l’applicazione della norma. Come può, ad esempio, il produttore essere sicuro che lo smaltimento sia avvenuto regolarmente se gli viene soltanto attestato che i suoi rifiuti sono stati “avviati” allo smaltimento?

Ancora: se il produttore avvia direttamente a smaltimento o recupero i propri rifiuti, chi deve rendere la relativa dichiarazione?

Restano gli altri dubbi conseguenti alla riforma del D.Lgs 116/20. Urge, insomma, un ulteriore intervento legislativo.

Con la legge 108 del 2021, di conversione del D.L. 77, il legislatore ha riformulato l’articolo 188 comma 5 TUA, abolendo l’obbligo di attestazione di avvenuto smaltimento (almeno fino a quando entrerà in vigore il RENTRI).

La “rivoluzione” del settembre 2020 è quindi già terminata e tutto è rientrato nella normalità. Al produttore dei rifiuti non è più richiesto di preoccuparsi del corretto smaltimento dei suoi rifiuti.

Il nuovo testo della norma contiene ora una pleonastica, anche se un po’ enigmatica, previsione di responsabilità del primo destinatario per la corretta gestione del rifiuto, peraltro già ricavabile dal principio della responsabilità condivisa enunciato dal comma 4 della medesima disposizione.

Se si affidano i rifiuti ad un soggetto intermedio, quindi, sarà quest’ultimo a rispondere (ovviamente insieme allo smaltitore) del corretto smaltimento e non più il produttore (che, peraltro, avendo ricevuto dal primo destinatario la quarta copia del formulario, sarebbe comunque stato esonerato da responsabilità).

Repetita iuvant.


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