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  • Immagine del redattoreDCZ Penalisti Associati

La Cassazione precisa quali sono le voci che contano ai fini della determinazione dell’imposta evasa

L’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento di IVA) punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi l’Imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, normalmente il 27 dicembre.


A partire dal 22.10.2015, a seguito delle modifiche intervenute con l’art. 8 del D.Lgs. n. 158/15, per integrare il reato è necessario che l’evasione dell’imposta sia superiore ad euro 250.000 (e non più a euro 50.000) per ciascun periodo di imposta.


Nel caso deciso dalla III sezione penale della Cassazione con la recentissima sentenza 16.10.2018 n. 46953, la Corte ha prosciolto l’imputato ritenendo che la soglia non fosse stata superata perché nell’ammontare preso in considerazione dai precedenti giudici di merito (euro 258.808,00) erano compresi gli interessi derivanti dalla scadenza trimestrale del versamento dell’IVA.


Nella motivazione la Cassazione ricorda che ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. F), per "imposta evasa si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili".


Di conseguenza, dal calcolo dell'imposta devono certamente detrarsi gli interessi pagati per il versamento trimestrale che, nel caso sottoposto all’attenzione del supremo collegio, ammontavano a euro 2.483,00. Espunti dal calcolo dell’imposta evasa tali interessi, la somma dovuta a titolo di IVA risultava di Euro 248.325,00, quindi inferiore, anche se di poco, alla soglia prevista dalla legge.


La Cassazione afferma il seguente principio di diritto: "Ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. F) per valutare il superamento della soglia di punibilità di Euro 250.000,00, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, deve tenersi conto solo ed esclusivamente dell'IVA evasa e non anche degli interessi dovuti per il versamento trimestrale".


Merita ancora di essere evidenziato che la Corte proscioglie l’imputato annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.


Nel reato di omesso versamento di IVA, infatti, il superamento della soglia di punibilità non configura una condizione oggettiva di punibilità, come da taluni sostenuto, ma un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l’assoluzione con la formula perché “il fatto non sussiste”.


Come affermato anche di recente, infatti, "La mutata soglia di punibilità dei reati di omesso versamento di ritenute certificate (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis) e di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter), (…) si è tradott(a) nel restringimento dell'area della loro penale rilevanza, con assegnazione a quella amministrativa delle condotte che si collocano al di sotto della nuova soglia. Configurando la soglia di punibilità un elemento costitutivo di entrambe le fattispecie legali astratte delle suddette disposizioni, è evidente che la sua modifica rende la nuova fattispecie speciale rispetto alla precedente poiché ne restringe l'ambito applicativo, rimanendo l'area della punibilità circoscritta alle sole condotte che si collochino al di sopra della nuova soglia" (Cass., sez. III, sent. 10810/2018).

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