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Reati tributari: senza deleghe specifiche ai consiglieri della società ne risponde tutto il CdA.

In assenza di deleghe ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione della società, deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi (Cass. pen., Sez. III, Sent. 28/03/2022, n.11087).


In un procedimento per illeciti fiscali era adottato un decreto di sequestro preventivo – confermato in sede di riesame – per il reato di utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti; l’imputato rivestiva la carica di consigliere del C.d.A. della società che aveva utilizzato le suddette fatture.

Con la sentenza 11087 del 28.3.2022 la sez. III della Cassazione penale ha rigettato il ricorso e affermato che l'art. 2392 c.c., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all'interno delle S.p.A., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie o del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l'art. 2381 c.c., comma 2.

Dovendosi perciò distinguere l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che, a meno che l'atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano - salvo il meccanismo di esonero contemplato dall'art. 2392 c.c., comma 3 che prevede l'esternazione e l'annotazione dell'opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa- degli illeciti deliberati dal consiglio anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.

Diversa è invece l'ipotesi, non ricorrente nel caso sottoposto al giudizio della Cassazione, in cui specifiche materie siano state attribuite ad uno o più amministratori, nel qual caso gli illeciti compiuti investono esclusivamente la responsabilità dei consiglieri ad esse delegati, salva in tal caso la responsabilità solidale dei consiglieri non operativi, ovverosia esenti da delega, in conseguenza non già della posizione di garanzia sancita dall'art. 2392 c.c., comma 1, bensì per effetto della violazione dolosa o colposa del dovere di informazione che grava, anche a seguito della riforma legislativa attuata con il D.Lgs. n. 6 del 2003, sui singoli amministratori in ordine all'andamento della gestione sociale e sulle operazioni più significative che pone su costoro, in presenza di segnali di allarme, l'onere di attivarsi per assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e di fare quanto nelle loro possibilità per impedire il compimento dell'atto pregiudizievole o eliderne le conseguenze dannose.

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