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  • Immagine del redattoreDCZ Penalisti Associati

La nuova prescrizione e il D.Lgs. 231/2001: improcedibile l’azione contro le persone giuridiche

Come certamente noto, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 231/2001 al procedimento relativo agli illeciti amministrativi derivanti da reato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale. Per tali ragioni può dirsi che il processo a carico dell’ente ricalca quello penale, dal quale vengono mutuati gli istituti, le garanzie e le forme di accertamento del fatto.

La prescrizione dell’illecito amministrativo, tuttavia, rappresenta uno dei pochi elementi di discrimine tra il procedimento penale instaurato a carico delle persone fisiche e quello, parallelo, a carico delle persone giuridiche.

Il Legislatore ha infatti preferito introdurre un termine prescrizionale più breve per le persone giuridiche che, a prescindere dalla gravità dell’illecito, non può mai eccedere i cinque anni e che decorre fino al momento dell’avvenuta contestazione dell’illecito, momento a partire dal quale la prescrizione non corre fino al momento in cui passerà in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Si tratta, a ben vedere, di un modello molto simile a quello da ultimo introdotto dalla L. 3/2019 (c.d. Riforma Bonafede) che prevede il blocco del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione.

Si può affermare che, ad oggi, per entrambe le forme di responsabilità, l’effetto estintivo della prescrizione potrà intervenire solo prima della contestazione dell’illecito amministrativo - nel sistema 231 - ovvero prima della sentenza di primo grado nel procedimento penale a carico della persona fisica.

In tale contesto si colloca la c.d. Riforma Cartabia che, con la previsione dell’art. 344 bis c.p.p. inserisce la disciplina della improcedibilità della azione penale.

Il punto è: ma la nuova disciplina è applicabile anche al processo instaurato a carico dell’ente?

Muovendo da una interpretazione letterale della norma si potrebbe sostenere che l’art. 344 bis c.p.p., prevedendo l’improcedibilità della “azione penale”, non può che riferirsi all’imputato persona fisica, invero l’unico sottoposto ad una vera e propria azione penale.

D’altro canto, però, una simile interpretazione restrittiva, che presta il fianco anche a qualche dubbio di costituzionalità, non terrebbe conto della sostanziale assimilazione che il Legislatore ha voluto operare tra il processo a carico della persona fisica e quello a carico dell’ente.

L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione è intervenuto sul punto con la Relazione n. 60/2021 specificando che, sebbene l’istituto della prescrizione rimodellato dall’art. 344 bis c.p.p. abbia notevoli risvolti sostanziali, questo opera all’interno del processo rappresentando a tutti gli effetti un istituto processuale.

Alla luce di tali considerazioni, scrive la Corte, “una lettura costituzionalmente orientata potrebbe far propendere per l’estensione della disciplina contenuta all’art. 344 bis c.p.p. anche alla disciplina dell’illecito da reato degli enti, con la conseguenza che, ove il giudizio non possa essere proseguito, a causa del superamento dei termini di legge, dovrebbe cessare anche il processo a carico dell’ente”.


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