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  • Immagine del redattoreDCZ Penalisti Associati

La gestione dei rifiuti nell’attività di manutenzione nella riforma del D.Lgs 116/2020.

Tra le varie novità introdotte dal decreto legislativo 116 del 2020 vi è anche quella della disciplina della gestione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione.

La materia era (laconicamente) disciplinata dal previgente articolo 266 del Testo Unico Ambientale, ora abolito sostituito dal comma 19 all’articolo 193 che disciplina la materia, in maniera più strutturata.

Questo il testo della norma:

Comma 19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.


La norma tecnica UNI EN 13306, definisce la manutenzione come la “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.

Per la nozione di manutenzione in campo edilizio si potrà fare riferimento al Testo Unico Edilizio, cioè il DPR 06/06/2001 n. 380.

È importante evidenziare che quella di cui si occupa il menzionato comma 19 è un’attività svolta da un soggetto terzo rispetto al detentore della cosa manutenuta.

Non è chiaro se tutte le attività di manutenzione soggiacciono alla disciplina del comma 19, oppure soltanto quelle di una certa tipologia o che producono una certa quantità di rifiuti.

La norma non dice assolutamente nulla, sicché una parte della dottrina ha ritenuto che non esistano limiti di sorta. Altri interpreti, invece, circoscrivono l’applicazione della norma alla sola “piccola manutenzione”, senza però che si possa capire con esattezza quali siano i limiti quantitativi. Non vi è unicità interpretativa nemmeno su di un’altra questione: la manutenzione di cui al TUA, è solo quella “ordinaria” o anche quella “straordinaria”?

Anche in questo caso la norma tace. Esistono argomenti di pari dignità logico-giuridica sia in un senso che in un altro pertanto, anche in questo caso, toccherà attendere indicazioni ufficiali che facciano chiarezza.

La nuova norma ha aggiunto, al fianco dell’attività manutentiva, anche quella dei “piccoli interventi edili”, senza ulteriore precisazione.

Sono infine assimilate alle attività manutentive quelle di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione.


“I rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del manutentore”; il che significa che i rifiuti devono essere ivi trasportati dal luogo di produzione. È ragionevole ritenere che ciò debba avvenire entro dieci giorni dalla loro produzione, vale a dire entro il tempo massimo consentito per la registrazione dei rifiuti nel registro di carico e scarico (art. 190 TUA).

Non sembra invece consentito di procedere direttamente al trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione a terzi (smaltitori, stoccatori ecc…). il passaggio per la sede del produttore sembra essere indispensabile.

Ci sono diverse ragioni che inducono a questa conclusione.

· I rifiuti devono essere caricati in un registro prima di essere inviati allo smaltitore (o altro destinatario). Il che non può che avvenire presso la sede del manutentore.

· Se i rifiuti sono prodotti in quantità così bassa da non giustificare un deposito temporaneo, il citato comma 19 stabilisce che possono essere trasportati “alla sede” con un Documento Di Trasporto (DDT) che, ovviamente, non consente ad alcun destinatario di riceverli (come potrebbe un impianto di recupero\smaltimento o uno stoccatore infatti caricare nel proprio registro un rifiuto non trasportato con FIR?).

· Analoga sorte, poi, tocca al “tolto d’opera” derivante dalle attività manutentiva di reti e infrastrutture (art 230 e 193 comma 20): anch’esso deve essere trasportato con DDT presso la sede del manutentore.

Se questa regola vale per casi meno “gravi” (cioè rifiuti prodotti in quantità minime oppure materiale che non è ancora rifiuto), allora vale anche in quelli più gravi.


Esiste un sistema per consentire il trasporto diretto dei rifiuti da manutenzione al terzo destinatario?

Il combinato disposto degli articoli 183 e 193 TUA, lascia intendere che tale evenienza sia possibile esclusivamente nel caso in cui il “produttore giuridico”, vale a dire il committente dell’attività di manutenzione, si appropri della gestione del rifiuto.

I due “produttori” dovranno necessariamente accordarsi sulla gestione dei rifiuti (residuando in campo al secondo un generale dovere di controllo), onde stabilire chi debba caricare il rifiuto sul registro ed emettere il FIR

Sicché, ove la scelta ricada sul manutentore, si applicherà il comma 19 del TUA, altrimenti il rifiuto proveniente da quest’attività sarà equiparato a qualsiasi altro rifiuto del produttore “giuridico” e come tale trattato. Questo perché, nel momento in cui la gestione del rifiuto è attribuita al committente, allora non ha più alcun senso la distinzione tra luogo di produzione effettivo e quello di deposito; luoghi che non potranno che coincidere, neutralizzando in tal modo l’operatività dell’articolo 193 comma 19 TUA.

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