top of page
  • Immagine del redattoreDCZ Penalisti Associati

La differenza tra abbandono di rifiuti e illecita gestione di discarica abusiva per la Cassazione.

Con la sentenza 21 giugno 2019 n. 27962 la Corte di Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’imputato sarebbe stato ritenuto colpevole di aver realizzato una discarica abusiva per il solo fatto di essere proprietario del terreno interessato, ha chiarito che l’illecita gestione di rifiuti può riguardare, in determinati casi, condotte prodromiche al conferimento del rifiuto in discarica, mentre la realizzazione o gestione di una discarica in assenza di autorizzazione presuppongono la predisposizione di un’area adibita a tale scopo o l’apprestamento di una organizzazione, ancorché rudimentale, diretta al funzionamento della discarica.

Ad avviso dei supremi giudici la condotta dell’imputato risulta senz'altro inquadrabile nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, il quale sanziona, fuori dai casi di cui dell'art. 29 quattuordecies, comma 1, del medesimo decreto, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, nella specie di rifiuti anche in parte pericolosi.

Nella motivazione si spiega chiaramente la differenza tra la realizzazione o gestione di una discarica abusivae le condotte di abbandonoo illecita gestione di rifiuti.

Come precisato dai supremi giudici, è la mera occasionalitàche differenzia l'abbandono dalla discarica e tale caratteristica può essere desunta da elementi come le modalità della condotta(ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantitàdi rifiutiabbandonata, l'unicità della condottadi abbandono.

La discarica, invece, richiede una condotta abituale, per esempio attraverso plurimi conferimenti, ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazionedei rifiuti in loco (così, in motivazione, Sez. 3, n. 18399 del 16/3/2017, P.M. in proc. Cotto, Rv. 269914).

Evidenti sono le differenze con il reato di illecita gestionedi cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, il quale sanziona l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti posta in essere in assenza di valido titolo abilitativo.

Si tratta, precisa la Cassazione, di condotte diverse da quelle di realizzazione e gestione di discarica abusiva, sebbene il trasporto e lo smaltimento possano correlarsi a tale ultima attività.

L'illecita gestione può riguardare condotte prodromicheal conferimento di un rifiuto in discarica, mentre la realizzazione o gestione di una discarica in assenza di autorizzazione presuppongono la predisposizione di un'area adibita a tale scopo o l'apprestamento di una organizzazione, anche rudimentale, diretta al funzionamento della discarica.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato la presenza su un terreno di vasta estensione di proprietà dell'imputato di un quantitativo molto rilevante di rifiuti di diversa tipologia (materiale tufaceo, pavimenti, piastrelle, gomme, pali dell'ENEL dismessi, lastre di amianto ed altro, accatastati anche in cumuli di oltre tre metri di altezza).

Non solo. La stratificazione dei rifiuti, parte dei quali ricoperti da vegetazione, era stata ritenuta sintomo evidente della ripetitività nel tempo dei conferimenti, nonché dell'effettuazione di attività di "sistemazione" dei rifiuti, con la creazione, con una parte di essi, di un piazzale e di una rampa.

Non vi erano dubbi, di conseguenza, che quanto accertato configurasse la realizzazione e la successiva gestione di una discarica abusiva.

I giudici della Corte di Appello di Lecce, peraltro, avevano respinto le doglianze della difesa a proposito del fatto che il Tribunale non avesse considerato il dato, ritenuto rilevante, che l’imputato avesse presentato denuncia di abbandono di rifiuti da parte di ignoti prima dell'accesso del personale del Corpo Forestale e del tecnico comunale.

La Corte d’Appello, infatti, aveva ritenuto che la denuncia fosse del tutto strumentale, perché presentata solo dopo il primo accesso da parte del personale di polizia giudiziaria.

Inoltre, preso atto delle condizioni in cui versava l'area, i giudici del gravame avevano già rilevato come la stessa fosse adibita a discarica da più anni, nel corso dei quali l'imputato, "pur a conoscenza dello stato dei luoghi, si è solo limitato a sistemare i rifiuti presenti sul posto, tanto da trasformare il territorio con la creazione di un piazzale e di una rampa".

E’ pacifico che il proprietario di un terreno non possa essere chiamato a rispondere, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti. Tale responsabilità, infatti, sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (così Sez. 3, n. 40528 del 10/6/2014, Cantoni, Rv. 260754. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 28704 del 5/4/2017, Andrisani e altro, Rv. 270340; Sez. 3, n. 50997 del 7/10/2015, Cucinella e altro, Rv. 266030; Sez. 3, n. 49327 del 12/11/2013, Merlet, Rv. 257294; Sez. 4, n. 36406 del 26/6/2013, Donati e altro, Rv. 255957; Sez. 3, n. 2477 del 09/10/2007 (dep. 2008), Marcianò e altri, Rv. 238541, Sez. 3, n. 2206 del 12/10/2005 (dep. 2006), Bruni, Rv. 233007).

La Corte, tuttavia, non ha affatto considerato la responsabilità dell'appellante sulla base della mera proprietà dell'area, dando conto, al contrario, di precisi dati fattuali che evidenziano come egli non solo fosse ben consapevole dello stato dei luoghi, ma fosse anche materialmente intervenuto sui rifiuti utilizzandoli per la realizzazione delle opere descritte.

E' stata in definitiva posta in evidenza “non una mera condotta omissiva, caratterizzata da inerzia nella consapevolezza, da parte del proprietario del fondo, dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terze persone - di per sé difficilmente ipotizzabile in presenza di rilascio di rifiuti ripetuto negli anni (…) - bensì di una condotta attiva, consistita nella movimentazione dei rifiuti, utilizzatiper la realizzazione di una rampa e di un piazzale, che oggettivamente implicano una attiva partecipazione alla gestione della discarica, ancorché realizzata da terzi e la cui funzione, su un terreno agricolo, trasformato in maniera permanente e sottratto alla sua originaria destinazione, sembra quella di agevolare tale gestione anche in vista di futuri conferimenti”.

bottom of page