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Immagine del redattoreDCZ Penalisti Associati

Delega gestoria e delega per la sicurezza. Finalmente un po' di chiarezza dalla Cassazione.

Aggiornamento: 20 apr 2023

La definizione di “datore di lavoro” contenuta nel D.Lgs 81/08 non consente di individuare il soggetto titolare degli obblighi di garanzia all’interno di un organo amministrativo collegiale. In più occasioni la Suprema Corte ha enunciato il principio per il quale l’intero consiglio di amministrazione sia da considerarsi responsabile degli obblighi di prevenzione. In altri casi, però, si è stabilito che in presenza di una delega la posizione di garanzia vada attribuita a chi l’ha ricevuta, purché dotato dei necessari poteri e dell’autonomia di spesa.

Dalla lettura del compendio giurisprudenziale, ad ogni modo, emerge una certa confusione su quale debba essere l’effetto della delega.

Con la sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023 la sezione prima penale della Corte di Cassazione ha finalmente fatto chiarezza e messo un po’ di ordine alla materia.

Verificatosi un infortunio, sono stati indagati e condannati dai giudici di merito il presidente del consiglio di amministrazione, il consigliere delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, infine, l’amministratore delegato con poteri di sovraintendere e coordinare gli impianti produttivi che era anche delegato con poteri in materia di sicurezza sul lavoro.

Il punto focale, sul quale si sono registrate in passato le incertezze interpretative, è quello della distinzione tra la delega gestoria e la delega prevenzionistica ex articolo 16 D.Lgs 81/08.

La prima è quella disciplinata dal codice civile ed ha una funzione diversa da quella prevenzionistica anche se, in effetti, incide sulla ripartizione degli obblighi di sicurezza. Con essa si attribuisce ad un soggetto una porzione della gestione societaria (ma può anche riguardare l’intera gestione). Non si tratta di un conferimento di poteri di tipo verticale, bensì orizzontale, nel senso che l’amministratore delegato è chiamato ad occuparsi di un aspetto organizzativo societario, ma sempre in una posizione apicale. L’obiettivo perseguito è quello di garantire un’organizzazione più snella attraverso la valorizzazione delle professionalità e competenze specifiche.

La delega prevenzionistica invece riflette uno schema verticale di traslazione di poteri. Il datore di lavoro, ossia il soggetto che per organizzazione interna svolge queste funzioni, attribuisce alcuni poteri propri ad un altro soggetto che, però, non assumerà mai la qualifica di datore di lavoro e neppure sarà equiparabile a questo.

Ma quali sono le differenze dal lato pratico?

La prima, a questo punto ovvia, consiste nel fatto che la delega gestoria attribuisce al delegato della qualifica di “datore di lavoro” che, a sua volta potrà conferire la delega prevenzionistica ad un'altra persona. Ma in tal caso, chi ha ricevuto la delega gestoria è tenuto a redigere il DVR e nominare l’RSPP, cosa che, come noto, è preclusa al delegato ex art. 16 TUS.

Con la delega gestoria, spiega ancora la Suprema Corte, non vi è necessità di conferire i poteri di spesache sono già connaturati alla funzione datoriale svolta.

Con la delega prevenzionistica, invece, quei poteri devono essere necessariamente conferiti al delegato, pena la ricostituzione di tutti gli obblighi in capo al delegante. Peraltro, la sentenza in commento ha ricordato che nessuna norma di legge impone l’attribuzione di poteri di spesa illimitati come, invece, sovente si sente affermare o si scrive nelle procure. L’articolo 16 TUS impone l’attribuzione di un’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate che è cosa ben diversa da quella di non creare limiti di spesa!

Un’altra differenza fondamentale tra le due tipologie di delega: gli obblighi di controllo in capo ai soggetti deleganti sono differenti.

Nel caso della delega gestoria il dovere di controllo persegue finalità civilistiche, sicché l’organo collegiale può impartire direttive e, sulla base dei flussi informativi ricevuti, valuta l’adeguatezza dell’assetto della società e l’andamento della gestione. Residua sempre il potere di revocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Importante ricordare però che tutti gli amministratori sono comunque solidalmente responsabili se non intervengono a sanare una situazione pregiudizievole della quale siano venuti a conoscenza. E anche le eventuali carenze della prevenzione infortuni rientrano nel novero dei fatti pregiudizievoli.

Nel caso di delega prevenzionistica gli obblighi di vigilanza e controllo sono invece più penetranti, fin dal momento della designazione del delegato del quale deve essere valutata la professionalità e la competenza per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli.

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