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  • Immagine del redattoreDCZ Penalisti Associati

Cassazione penale: l’oblazione amministrativa per le violazioni ambientali è sempre ammessa.

Interessante la recentissima decisione della Corte di Cassazione del 26 agosto scorso che ha chiarito che le (nuove) procedure di estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni ambientali previste dal D.Lgs 152/2006 si applicano non solo quando gli effetti dell’illecito siano stati riparati da una condotta volontaria e spontanea del responsabile, ma anche nei casi nei quali la condotta antigiuridica si sia esaurita per ragioni diverse dallo spontaneo adempimento del trasgressore.

Aveva sostenuto diversamente il Pubblico Ministero del Tribunale di Asti che, invece, sulla scorta di un’interpretazione decisamente originale, riteneva che l’estinzione non fosse ammessa in tutti i casi nei quali non è oggettivamente possibile impartire alcuna prescrizione. Si tratta di quelle condotte istantanee che esauriscono i loro effetti nell’immediato e che non determinano, perciò, alcuna conseguenza per l’ambiente.

Nel ricorso della Procura, tra i vari argomenti, si era anche sostenuta la tesi per la quale la regolarizzazione amministrativa non fosse possibile nemmeno per le violazioni in ambito di sicurezza e igiene sul lavoro le cui condotte si fossero esaurite per cause diverse dal ravvedimento operoso del trasgressore.

Secondo il Pubblico Ministero, quindi, salvo il caso di ottemperanza alle prescrizioni dell'autorità amministrativa, l'unico altro caso nel quale l'estinzione della contravvenzione ambientale (ma anche quella antifortunistica) sarebbe possibile è quello del ravvedimento operoso da parte del trasgressore.

Ricordiamo, telegraficamente, che la procedura di estinzione amministrativa dei reati contravvenzionali (prevista in materia antinfortunistica dal D.lgs 758/1994 e in materia ambientale dagli articoli 318 bis e seguenti del D.Lgs 152/2006), consiste nel pagamento di una somma a seguito della regolarizzazione della situazione antigiuridica.

Questa regolarizzazione può avvenire a seguito delle prescrizioni impartite dall’autorità amministrativa competente oppure nei casi di condotte esaurite ovvero quando il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge” come stabilito dall’articolo 20 del D.Lgs 758/1994.

Si tratta dei casi delle c.d. sanzioni e prescrizioni “ora per allora” nei quali l'autorità amministrativa prende atto che in passato vi è stata una situazione contraria alla legge, ora cessata, e quindi sanziona il trasgressore, pur non impartendogli alcuna prescrizione di adeguamento.

Secondo la tesi della Procura, la norma andrebbe interpretata nel senso che l’estinzione anticipata del reato sarebbe ammissibile, al di fuori dei casi di ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità, soltanto a seguito della virtuosa decisione del trasgressore di mettersi in regola prima dell'accertamento dell'illecito, ma non anche in quei casi nei quali la situazione antigiuridica sia cessata per altre ragioni. Il citato articolo 20 del D.Lgs 758/1994, insomma, prevederebbe un solo caso nel quale è possibile oblazionare l'illecito, vale a dire quello del ravvedimento operoso.

Si pensi al caso di detenzione di un macchinario non conforme alle normative antinfortunistiche, successivamente dismesso. Nel momento dell'accertamento da parte dell'autorità amministrativa, la situazione antigiuridica è cessata non perché il trasgressore abbia spontaneamente deciso di rendere il macchinario conforme a legge, bensì perché di esso non è fatto più uso. In tal caso, secondo la lettura della Procura di Asti, non sarebbe possibile l'estinzione anticipata (cioè in via amministrativa) del reato.

La Suprema Corte ha invece disatteso l’interpretazione normativa offerta dalla Procura per le ragioni sia di ordine letterale (il significato disgiuntivo, piuttosto che esplicativo, della congiunzione “ovvero” contenuta nel testo dell’articolo 20 del D.Lgs 758/1994) che di tipo sistematico.

D’altro canto, in materia antinfortunistica, la procedura di oblazione anticipata è ammessa da tempo anche nei casi di “condotta esaurita” per cause diverse dalla spontanea volontà del trasgressore.

La differenza di trattamento tra la materia ambientale e quella antinfortunistica, quindi, non avrebbe avuto alcun supporto logico-giuridico.

Da segnalare, infine, l’importante precisazione contenuta a margine della sentenza.

L’autorità amministrativa può legittimamente impartire la sanzione anche se non c’è nulla da regolarizzare (nel senso sopra precisato, cioè che l’illecito non ha prodotto, o non produce più effetti pericolosi o dannosi) ma il giudice penale ha comunque il dovere/potere di sindacare la legittimità della procedura.

Parimenti, se la procedura amministrativa non è stata avviata, pur sussistendone i presupposti, l’imputato ha diritto di chiederne l’applicazione sia in sede amministrativa che giudiziaria.

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